TIPOLOGIE DI CONTRATTI

Contratti d'area

Contratti di Formazione Lavoro

Contratti di solidarietà

Contratti di programma

Lavoro a tempo parziale

Lavoro a tempo determinato

Lavoro interinale

Collaborazioni Coordinate e Continuative

La precarietà nella scuola pubblica

AGEVOLAZIONI E CONVENZIONI CONTRATTUALI

Assunzioni agevolate dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità

Assunzione di lavoratori a termine in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria e congedo parentale

Tirocini Informativi e di Orientamento

Misure a sostegno della flessibilità d'orario

Lavoratori socialmente utili, lavori di pubblica utilità

Indennità di mobilità corrisposta anticipatamente per nuove imprese o lavoro autonomo

Contributo ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato LSU e agli LSU che intraprendono attività autonoma

Sgravio contributivo totale per i lavoratori svantaggiati impiegati nelle cooperative sociali di tipo a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratti d'area

Dal 1997 per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle "aree depresse"
Viene definito uno strumento operativo tra amministrazioni rappresentanze dei lavoratori e datori di lavoro per la creazione di posti di lavoro nelle aree depresse. La parte sostanziale di tali contratti d'area è l'accordo in materia di "mercato del lavoro" (deroghe dai ccn) e semplificazione delle procedure
Quanto durano: variano a secondo dell'accordo
Chi finanzia: il CIPE assieme alle risorse comunitarie
Chi ne fruisce: i lavoratori delle zone interessate
Riferimenti normativi: Legge 662/1996 art.2 comma 203

Delibera CIPE 21/03/1997

Programma operativo multiregionale: sviluppo locale

 

 

 

Contratti di Formazione Lavoro

Dal 1984 per tutti i lavoratori e le lavoratrici del territorio nazionale

Ø

E’ un rapporto di lavoro subordinato e a termine

Ø

Avrebbe il duplice contenuto di lavoro e formazione

Ø

Deve essere svolto secondo tempi e modalità previste dai datori di lavoro o da associazioni di categoria

Ø

I lavoratori possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione

Ø

Per l'applicazione di tale tipologia di contratto i datori di lavoro non devono avere in corso sospensioni di lavoro, aver proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, e devono aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori i cui CFL siano scaduti nei 24 mesi precedenti
Quanto durano: 24 mesi per le cosiddette "professionalità intermedie o elevate" e 12 mesi nei casi di "adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo"
Chi finanzia: la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è ridotta al 25% (per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti la riduzione è del 40%) per l'intera durata del contratto. Per le imprese artigiane, per le imprese operanti nel mezzogiorno e per quelle in zone ad alto tasso di disoccupazione, è prevista la contribuzione nella misura fissa dell'apprendistato.
Chi ne fruisce: giovani tra i 16 e i 32 anni
Riferimenti normativi:

Legge 836/1984 art.3

Legge 407/1990 art.8

Decreto Legge 299/1994 (convertito in Legge 451/1994 art.16)

Legge 196/1997 art.15

Sono inoltre previste ulteriori agevolazioni e diverse modalità di trasformazione del contratto di formazione lavoro a contratto a tempo indeterminato. Di seguito sono  indicati per "sommi capi" con i relativi rimandi normativi:

Ø

Con contratto di reinserimento: legge 223/1991 art.20

Per i disoccupati di lunga durata. Prevede una riduzione del 75% sui contributi previdenziali ed assistenziali. durata da un minimo di 12 a un massimo di 36 mesi.

Ø

Disoccupati di lunga durata o in CIGS da almeno 24 mesi, o giovani impegnati in borse di lavoro: legge 407/1990 art.8 comma 9; legge 223/1991 art.25 comma 5; decreto Ministero del Lavoro 22/03/1991; legge 196/1997 art.26; decreto legislativo 280/1997 art.7 ancora sgravi e contributi variabili a seconda della tipologia dell'impresa e della sua collocazione territoriale. Durata massima 36 mesi.

Ø

Lavoratori provenienti da imprese con interventi di CIGS da almeno 6 mesi: decreto legge 148/1993 art.4 comma 3 (convertito in legge 236/1993). Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi. al datore di lavoro è concesso inoltre per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo pari al 50% dell'indennità di CIGS che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Durata dai 9 ai 33 mesi a seconda dell'anzianità dei lavoratori e dell'area di lavoro.

 

 

 

Contratti di solidarietà

Dal 1984 per tutti i disoccupati e i lavoratori a rischio del territorio nazionale
Sono particolari contratti aziendali attraverso i quali si riduce l'orario di lavoro per evitare la riduzione di personale o consentire nuove assunzioni. Per i lavoratori è prevista un'indennità ad integrazione del salario perduto a carico della CIGS che viene recuperata al 50% mentre per i datori di lavoro una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale di circa il 25%.
Quanto durano: al massimo 24 mesi
Chi finanzia: istituzioni responsabili Ministero del Lavoro e INPS
Chi ne fruisce: tutti i disoccupati e lavoratori a rischio
Riferimenti normativi:

Decreto Legge 726/1984 (convertito in Legge 863/84)

Decreto Legge 299/1994 art.6 (convertito in Legge 451/94)

Decreto Legge 148/1993 art.5 comma 2 (convertito in Legge 236/93)

 

 

 

Contratti di programma

Dal 1997 per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle "aree depresse"
E' un contratto stipulato tra l'amministrazione statale, le grandi imprese, i consorzi di piccole e medie imprese e le rappresentanze dei distretti industriali
Quanto durano: variano a secondo dell'accordo
Chi finanzia: istituzione responsabile Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica
Chi ne fruisce: i lavoratori delle zone interessate
Riferimenti normativi:

Legge 662/1996 art. 2 comma 203

Legge 196/1997 art.24 comma 3

 

 

 

Lavoro a tempo parziale

Dal 1984 per tutti i lavoratori e le lavoratrici del territorio nazionale
  1. deve essere stipulato in forma scritta

  2. deve prevedere la puntuale indicazione della prestazione lavorativa e della sua collocazione oraria

  3. la nuova normativa prevede la possibilità (prima vietata) per il datore di lavoro di richiedere straordinari

  4. sono previste anche delle clausole attraverso le quali i datori di lavoro possono richiedere un cambiamento di orario. Tale variazione presuppone un consenso scritto del lavoratore

  5. sono previsti gli stessi diritti e trattamenti dei lavoratori a tempo pieno

  6. diritto a prelazione nel caso di assunzione a tempo pieno

Quanto durano: possono essere a sia tempo determinato che indeterminato
Chi finanzia: istituzione responsabile Ministero del Lavoro
Chi ne fruisce: tutti i lavoratori
Riferimenti normativi:

Legge 863/1984

Decreto Legislativo 61/2000

Decreto Legislativo 100/2001

 

 

 

Lavoro a tempo determinato

Dal 1962 per tutti i lavoratori e le lavoratrici del territorio nazionale

E' consentito:

  1. per attività stagionali

  2. per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto

  3. per lavori aventi il carattere straordinario od occasionale

  4. per lavorazioni a fasi successive

  5. per specializzazioni diverse da quelle già impiegate

  6. per spettacoli e/o programmi radiofonici televisivi

  7. per assunzioni effettuate da aziende di trasporto aereo o di servizi aeroportuali in funzione dei periodi annuali

  8. per dirigenti amministrativi o tecnici

Quanto durano: variano
Chi finanzia: istituzione responsabile Ministero del Lavoro
Chi ne fruisce: tutti i lavoratori
Riferimenti normativi:

Legge 230/1962

Decreto Legislativo 368/2001

Direttiva 1999/70CE

 

 

 

Lavoro interinale

Dal 1996 per tutti i lavoratori e le lavoratrici del territorio nazionale
  1. è un contratto per cui un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo pone uno o più lavoratori, assunti dalla stessa, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi il lavoro per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo 

  2. è un rapporto trilaterale tra lavoratore, agenzia di lavoro interinale e impresa utilizzatrice

  3. può essere concluso nei casi previsti dai CCN, nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali, in caso di sostituzione di lavoratori assenti

  4. è vietato per le mansioni già individuate dai contratti collettivi nazionali, per la sostituzione di lavoratori in sciopero, nelle unità produttive in cui nei 12 mesi precedenti vi siano stati licenziamenti collettivi, nel caso di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro, nelle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi, per i lavori che richiedono sorveglianza medica speciale e per i lavori particolarmente pericolosi

La Legge 488/1999 ha poi successivamente eliminato il divieto relativo alle qualifiche basse (di esiguo contenuto professionale), e ha esteso la possibilità del suo utilizzo anche nell'agricoltura e nell'edilizia (solo per gli impiegati).

Quanto durano: variano
Chi ne fruisce: tutti i lavoratori
Riferimenti normativi:

Legge 196/1997

Legge 488/1999 art.64

Decreto Ministero del Lavoro 31/05/1999

Decreto Ministero del Lavoro 29/11/1999

Per saperne di più: CCNL DI CATEGORIA PER I LAVORATORI TEMPORANEI

 

 

 

Collaborazioni Coordinate e Continuative

Per l'intero territorio nazionale
Le collaborazioni coordinate e continuative presentano caratteristiche proprie sia del lavoro autonomo che del lavoro subordinato, per questo sono definite come rapporto di lavoro parasubordinato o atipico. Sono quindi definiti come figure intermedie tra il dipendente e il lavoratore autonomo che hanno contratti di prestazione d'opera (regolati dall'art.2222 del Codice Civile e successivi) o di prestazioni d'opera intellettuale (regolati dall'art.2229 del Codice Civile e successivi). 

Attualmente non esiste una legge che disciplini tale rapporto di lavoro dal punto di vista contrattuale, ma ad esso si riferisce la Legge 335/1995 che ha previsto la costituzione presso l'INPS di una gestione speciale e l'art. 409 c.p.c., n.3 che assoggetta questi rapporti alla competenza del giudice del lavoro, riconoscendovi un carattere parasubordinato.

Il collaboratore coordinato e continuativo lavora:

  1. senza vincolo di subordinazione e di orario

  2. con retribuzione periodica prestabilita

  3. in modo "personale" (può utilizzare lavoro altrui, purché con un rilievo secondario e trascurabile rispetto alla "prestazione personale")

  4. in modo unitario e continuativo (le prestazioni non devono essere episodiche, occasionali o comunque tra loro slegate; deve trattarsi di prestazioni che mirano nel loro complesso a soddisfare un bisogno del committente)

  5. senza impiego di mezzi organizzati

Il contratto è individuale e può essere diverso a seconda dei casi specifici.

Ai fini probatori, è consigliabile (anche se non obbligatorio), stipulare un contratto sottoscritto fra le parti (committente e lavoratore): 

  1. ACCORDO TRA LE PARTI (tipologia dell'incarico formale; quando è richiesto il rispetto di un orario, deve essere concordato tra le parti e risultare da atto scritto)

  2. CAUSA (scopo del contratto e conseguenze giuridiche)

  3. OGGETTO (il tipo di prestazione che il collaboratore mette a disposizione senza vincolo di subordinazione)

  4. CORRISPETTIVO (ammontare della prestazione)

  5. SCIOGLIMENTO (le cause per la risoluzione del contratto)

  6. ESERCIZIO (quadro unitario e continuativo)

  7. MEZZI (senza impiego di mezzi organizzati)

OBBLIGHI DEI CONTRAENTI – Il committente deve:

  1. predisporre il contratto che potrà essere sottoposto a registrazione entro 20 giorni o assumere data certa con invio in plico raccomandato senza busta o avvalendosi dell’autopresentazione

  2. assicurare il collaboratore all’INAIL (il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente)

  3. operare la ritenuta sui compensi corrisposti ed eseguirne il versamento entro il 16° giorno del mese successivo a quello del pagamento

  4. calcolare, trattenere, versare il contributo sul compenso corrisposto

  5. contabilizzare il costo sulla base della ricevuta del collaboratore

  6. compilare il Mod.GLA/D annuale e consegnarlo o spedirlo alla sede INPS competente

  7. rilasciare al collaboratore la certificazione dei compensi, ritenute e contributi, entro il 28 febbraio dell’anno successivo

  8. fornire l’assistenza fiscale se richiesto da un CAF

  9. presentare la dichiarazione Mod. 770 anche per i compensi e le ritenute operate per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

  10. effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno o, alla fine del rapporto, se precedente

  11. determinare, trattenere e versare le addizionali all’IRPEF

  12. rilasciare il Mod. CUD

Il collaboratore deve: 

  1. presentare la domanda di iscrizione alla gestione separata INPS (legge 335/95)

  2. presentare la dichiarazione dei rediti, nel caso in cui le operazioni di conguaglio non definiscano il rapporto con l’amministrazione finanziaria

  3. dal 1° gennaio 2001 (cambiamenti apportati dalla Finanziaria), non è più necessario per il collaboratore coordinato e continuativo emettere al committente la ricevuta di pagamento. Spetta invece al committente preparare o la busta paga o una ricevuta.

Dal 1 gennaio 2001, sono dovute:

  1. RITENUTE IRPEF secondo scaglioni

  2. RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF

  3. CONGUAGLIO

  4. CONGUAGLIO ALLARGATO

  5. CERTIFICAZIONE CUD

  6. ASSISTENZA FISCALE alla stessa condizione dei dipendenti

E’ abrogata la detrazione ai sensi dell’articolo 50, comma 8 del TUIR.

 

Al CO.CO.CO sono, inoltre dovuti: 

  1. assegno al nucleo familiare, assegno di maternità (Legge 449/97)

  2. indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero per un massimo di 180 giorni nell’anno solare (Legge 488/99)

  3. l'assegno di maternità viene erogato in caso di:

    1. parto

    2. aborto spontaneo o terapeutico (dopo il 3° mese)

Tali indennità sono percepibili a condizione che si sia iscritti al fondo di gestione separata INPS.

Riferimenti normativi:

Legge 335/1995

Codice di Procedura Civile art. 409

Atto Camera 5651

Atto Camera 5651A

 

 

 

Assunzioni agevolate dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità

Dal 1991 per tutti i lavoratori e le lavoratrici del territorio nazionale iscritti alle liste di mobilità

Ø

lavoratori che, finito il periodo della CIG, l'impresa non ha la possibilità di reimpiegare (Legge 223/91 art.4)

Ø

lavoratori collocali in mobilità in aziende in stato di "amministrazione straordinaria" (fallimenti, liquidazioni etc.) qualora non sia possibile continuare l'attività lavorativa (Legge 223/91 art.3)

Ø

lavoratori licenziati per licenziamento collettivo per riduzione o trasformazione di attività di lavoro

(Legge 223/91 art.24)

Ø

lavoratori edili licenziati in seguito a grave crisi occupazionale conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni

Ø

lavoratori che avevano titolo di trattamento speciale di disoccupazione e che si trovino in aree di crisi economica settoriale o locale, o siano stati licenziati da imprese per le quali è intervenuto l'accertamento da parte del CIPI della situazione di crisi aziendale ovvero che siano stati licenziati nelle aree del mezzogiorno

Ø

lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione nell'edilizia

Ø

lavoratori licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti, per riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività
Quanto durano: da un minimo di 12 mesi fino all'assunzione a tempo indeterminato
Chi finanzia: per gli sgravi contributivi sostanzialmente vistosi, rimandiamo alla normativa citata.
Riferimenti normativi:

Legge 223/1991 art.8 comma 2 e art.25 comma 9

 

 

 

Assunzione di lavoratori a termine in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria e congedo parentale

Dal 2000 per tutti i lavoratori e le lavoratrici del territorio nazionale
Riguarda le aziende con meno di 20 dipendenti. Al datore di lavoro che assume a tempo determinato, per sostituire momentaneamente un altro lavoratore in astensione o congedo, viene concesso uno sgravio contributivo del 50%.
Quanto durano: variano a seconda della sostituzione
Chi finanzia: INPS
Chi ne fruisce: tutti i lavoratori
Riferimenti normativi: Legge 53/2000 art.10

 

 

 

Tirocini Informativi e di Orientamento

Dal 1998 per tutti i lavoratori e le lavoratrici del territorio nazionale
Sarebbero stati istituiti per alternare lo studio e il lavoro per tutti coloro i quali avrebbero già assolto agli obblighi scolastici. Si basano sostanzialmente su convenzioni stipulate tra agenzie per l'impiego, istituzioni pubbliche e private con finalità di istruzione, datori di lavoro pubblici e privati.
Quanto durano: varia a secondo della categoria di lavoro a cui appartiene il tirocinante ma non superano i 12 mesi. Per i disabili si prevedono 12 mesi rinnovabili una sola volta.
Chi finanzia: fondo per l'occupazione, fondo per il diritto al lavoro dei disabili
Chi ne fruisce: giovani
Riferimenti normativi:

Legge 196/1997 art.18

Decreto Interministeriale 25/03/1998, n.142

Legge 68/1999, art.13, commi 1, lett. a) e 2

 

 

 

Misure a sostegno della flessibilità d'orario

Dal 2000 per tutti i lavoratori e le lavoratrici del territorio nazionale
Contributi per le aziende che applicano accordi contrattuali che prevedono azioni per la flessibilità che coinvolgono tutti i lavoratori padri o madri o quelli rientrati da periodo di congedo.
Quanto durano: variano
Chi finanzia: istituzione responsabile Ministero del Lavoro
Chi ne fruisce: lavoratori con figli
Riferimenti normativi: Legge 53/2000 art.9

 

 

 

Lavoratori socialmente utili, lavori di pubblica utilità

Dal 1991 per tutti i lavoratori e le lavoratrici del territorio nazionale
Si tratta di progetti che hanno per oggetto la realizzazione di opera e la fornitura di servizi di utilità collettiva, laddove gli LPU si caratterizzano per mirati ad una particolare tipologia di servizi di pubblica utilità. Tale utilizzazione in simili progetti non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o mobilità e tanto meno l'instaurazione di un rapporto di lavoro. E' previsto, per i lavoratori "giovani" che non hanno nessun altro trattamento previdenziale, un sussidio mensile pari alle vecchie 850.000 lire, nel caso vi fosse un rinnovo per il secondo periodo, il 50% dell'indennità è corrisposto dal datore di lavoro.
Quanto durano: a partire dal 1 maggio 2000 il sussidio non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile per altri sei mesi.
Chi finanzia: INPS
Chi ne fruisce: Disoccupati di lunga durata e lavoratori a rischio ovvero lavoratori sospesi dal lavoro in CIGS, categorie di lavoratori individuati anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego.
Riferimenti normativi:

Decreto Legislativo 468/1997

Decreto Legge 390/1999

Decreto Legislativo 81/2000

Legge 388/2000 art.78

 

 

 

Indennità di mobilità corrisposta anticipatamente per nuove imprese o lavoro autonomo

Dal 1991 per tutti i lavoratori e le lavoratrici del territorio nazionale
I lavoratori possono farne richiesta per intraprendere un'attività autonoma e per associarsi in cooperative. Ottengono così la corresponsione anticipata dell'indennità. La parte che viene investita nell'attività non è detassata
Quanto durano: variano a seconda dell'indennità di mobilità di cui gode il lavoratore
Chi finanzia: INPS
Chi ne fruisce: lavoratori iscritti alle liste di mobilità
Riferimenti normativi:

Legge 223/1991 art.7 comma 5

Legge 133/1999 art.15

 

 

 

Contributo ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato LSU e agli LSU che intraprendono attività autonoma

Dal 1999 per tutti i lavoratori e le lavoratrici LSU del territorio nazionale
Si tratta sostanzialmente di contributo che possono ricevere:

Ø

i datori di lavoro pubblici che assumono a tempo pieno indeterminato

Ø

le cooperative che abbiano stipulato con gli enti interessati le convenzioni di cui all'art.10, comma 3, del decreto legislativo n.468/1997, limitatamente ai lavoratori impegnati come soci lavoratori

Ø

incentivo ai lavoratori socialmente utili che dimostrano di aver avviato forme di autoimpiego e microimprenditorialità

Ø

i lavoratori assunti a part-time e a tempo indeterminato il contributo viene erogato in maniera proporzionale
Chi finanzia: Il fondo per l'occupazione gestito dall'INPS
Chi ne fruisce: Lavoratori Socialmente Utili
Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 468/1997 art.12

Decreto Interministeriale 21/05/1998

 

 

 

Sgravio contributivo totale per i lavoratori svantaggiati impiegati nelle cooperative sociali di tipo a)

Dal 1991 per tutto il territorio nazionale

Si tratta di una legge che prevede lo sgravio totale dei contributi per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per le cooperative di tipo a) e ricordiamo a tale proposito che le cosiddette cooperative sociali si distinguono in due tipologie:

  1. quelle che svolgono attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi

  2. quelle che attraverso diverse tipologie di attività (agricole, industriali, commerciali o di servizi) sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate che devono costituire almeno il 30% del totale dei lavoratori della cooperativa ed essere soci della cooperativa stessa

Quanto durano: sgravi fiscali per l'intera durata del "contratto"
Chi finanzia: INPS
Chi ne fruisce: tutti gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative di detenzione.
Riferimenti normativi: Legge 381/1991